In una recente decisione resa pubblica nei giorni scorsi, la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha stabilito che la normativa italiana che disciplina gli accessi e le verifiche fiscali non garantisce adeguate tutele del diritto alla vita privata e familiare, determinando così una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il caso – registrato come Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri c. Italia – trae origine da un accesso ispettivo effettuato nel febbraio 2018 presso un immobile utilizzato contemporaneamente come abitazione privata e sede legale dell’impresa. L’operazione era stata autorizzata dal pubblico ministero su richiesta della Guardia di Finanza ai sensi dell’articolo 52 del DPR n. 633/1972. Tuttavia, secondo i giudici di Strasburgo, il quadro normativo italiano non prevede garanzie sufficienti a limitare la discrezionalità dell’amministrazione fiscale né assicura un controllo giurisdizionale effettivo sull’attività ispettiva, lasciando spazio a possibili abusi. Nella motivazione della sentenza la Corte ha individuato diverse criticità nel sistema interno.
In primo luogo, la normativa non definisce con sufficiente precisione i presupposti che giustificano l’avvio delle verifiche fiscali, attribuendo all’amministrazione un ampio margine discrezionale senza adeguati contrappesi volti a prevenire arbitrarietà.
In secondo luogo, l’autorizzazione del pubblico ministero rischia di ridursi ad un mero adempimento formale quando non sia accompagnata da una motivazione concreta e specifica, risultando quindi insufficiente a garantire un controllo reale sulla necessità e sulla proporzionalità dell’accesso ispettivo.
Un ulteriore profilo riguarda gli immobili ad uso promiscuo. In tali situazioni, l’estensione delle attività di verifica a spazi non direttamente collegati all’attività economica è stata ritenuta dalla Corte una indebita compressione del diritto alla riservatezza della persona.
Infine, i giudici di Strasburgo hanno evidenziato l’assenza di un rimedio giurisdizionale effettivo che consenta al contribuente di contestare tempestivamente la legittimità dell’accesso o dell’ispezione una volta che questa sia stata eseguita.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 8 della Convenzione, riconoscendo ai ricorrenti un risarcimento per il danno non patrimoniale subito.
La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza europea, che in passato ha già censurato il sistema italiano in relazione ad accessi presso sedi aziendali e controlli bancari. Tale linea interpretativa evidenzia la necessità di una revisione complessiva della disciplina nazionale sui controlli fiscali.
In particolare, emerge l’esigenza di:
- introdurre criteri più chiari e presupposti oggettivi per l’avvio delle verifiche fiscali, accompagnati da motivazioni puntuali;
- prevedere un controllo giurisdizionale effettivo, anche preventivo o immediatamente successivo all’accesso, volto a verificarne legittimità e proporzionalità;
- garantire ai contribuenti strumenti di tutela rapidi ed efficaci per far valere eventuali violazioni dei propri diritti fondamentali.
In assenza di interventi strutturali in questa direzione, la disciplina italiana rischia di rimanere costantemente esposta al vaglio critico della giurisprudenza sovranazionale, con possibili ripercussioni sia sull’operatività dell’amministrazione finanziaria sia sulla certezza giuridica dei contribuenti.


